L’Ordine dei Medici di Catania ha sospeso altri 46 medici per inadempienza all’obbligo vaccinale contro il Covid. La mozione è stata votata dal Consiglio dell’Ordine etneo. Il nuovo decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, emanato dal Governo con la road map dell’allentamento delle misure restrittive anti-Covid, ha modificato la precedente disposizione (dl 01 aprile 2021 n. 44) prolungando l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre di quest’anno. Per queste categorie si continuerà, infatti, ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro, che scatta in caso di mancata vaccinazione.”Come si legge dal documento – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Catania Ignazio La Mantia – i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid comprensiva, dal 15 dicembre 2021, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. La regolarità vaccinale costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione.
Gli Ordini professionali – prosegue – tramite le rispettive Federazioni Nazionali, verificano lo stato vaccinale dei propri iscritti sulla Piattaforma nazionale DGC e, qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo primario, invitano via pec gli interessati a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, la presentazione della prenotazione da eseguirsi entro 20 giorni o la sopravvenienza di infezione da Covid. Capita spesso – sottolinea – che i colleghi non controllino le caselle di posta elettronica, dunque nella maggior parte dei casi non si tratta di medici no-vax. In caso di inosservanza, però, gli ordini professionali sono costretti ad adottare atti di accertamento che determinano l’immediata sospensione dall’esercizio professionale con annotazione nell’Albo. Tale provvedimento perdura fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, fino alla somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022″, conclude La Mantia.
Il testo del decreto aggiunge che, in caso di accertato pericolo per la salute, la vaccinazione può essere omessa o differita. In tal caso, a norma del Dpcm 04.02.2022, è necessario che il medico di medicina generale del soggetto obbligato o il medico vaccinatore delle strutture pubbliche e private accreditate, rilascino il certificato digitale di esenzione o differimento, unico documento con validità erga omnes, che giustifica l’omissione della vaccinazione. Tale certificato di esonero può essere motivato da condizioni cliniche, terapie in atto o terapie per una durata massima di 30 giorni, rinnovabile.
Redazione – Catania Post