13.02.2023 – Per il tribunale di Catania, l’adozione del decreto interministeriale che nello scorso mese di novembre aveva imposto alla nave Humanity di non sostare nel porto catanese fu un illecito. Secondo il tribunale, infatti, con quest’atto si sarebbe impedito “in modo discriminatorio il diritto al salvataggio e l’accesso alla procedura di asilo”, dato che, come si ricorderà, in quell’occasione, il Governo impose una “selezione” dei migranti da lasciar sbarcare, costringendo gli altri a rimanere a bordo poiché ritenuti sani e non bisognosi di cure immediate. La questione si concluse, dopo qualche giorno e dopo diverse proteste e manifestazioni di attivisti nel porto catanese, con l’ok allo sbarco anche a coloro a cui in un primo tempo era stato impedito. L’ordinanza da 11 pagine della giudice civile MAria Acagnino riporta che il decreto in esame è illegale, in quanto “consente il salvataggio (comprensivo dell’approdo e sbarco in luogo sicuro) solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali summenzionati, in materia di soccorso in mare”.
Inoltre, il decreto interministeriale ha avuto, secondo la giudice, incidenza sulla possibilità dei migranti di presentare domanda di protezione internazionale, violando la norma nazionale che impone che “lo straniero rintracciato a seguito di operazioni di salvataggio in mare, sia condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi dove è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”. Cosa che non avvenne, nonostante l’intenzione dei passeggeri della Humanity di presentare tale domanda, verbalizzata dall’avvocato Riccardo Campochiaro recatosi a bordo. Ciò, ha spiegato la giudice, determina l’obbligo per lo Stato di registrare tale domanda e di consentire la regolarizzazione della permanenza del migrante sul territorio italiano.
Nel caso in questione, aggiunge la giudice, con il divieto interministeriale a firma dei ministri della difesa Crosetto, dell’interno Piantedosi e delle infrastrutture Salvini, lo Stato italiano non solo ha violato tale obbligo, ma ha anche infranto il divieto di sottoporre i migranti a trattamenti inumani e degradanti. La sentenza nasce da un ricorso della Ong Sos Humanity proprio contro tale provvedimento. La materia del contendere, poi, cessò dal momento che lo sbarco fu autorizzato, ma, se ciò non fosse accaduto, si legge nell’ordinanza della giudice, “il ricorso sarebbe stato accolto”. In ogni caso, i tre membri dell’esecutivo nazionale saranno ora tenuti a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio.
[E.R.]